I CONTRIBUTI ECONOMICI
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni.
I contributi spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:
- valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA
- incentivazione (tariffa premio) dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto CER
- corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete (RID) da parte del GSE, ove richiesto.
CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE E TARIFFA PREMIO
IL CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE SI APPLICA ALL'ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA
Cos'è?
L'energia elettrica autoconsumata è l'energia elettrica condivisa afferente ai punti di connessione ubicati nell'area sottesa alla medesima cabina primaria, ed è definita pari al valore minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori della configurazione.
LA TARIFFA PREMIO SI APPLICA ALL'ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA
Cos'è?
L'energia elettrica incentivata è l'energia autoconsumata riferita agli impianti che rispettano i requisiti di ammissione agli incentivi.
TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L'incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:
- l'erogazione in corso d'anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto)
- il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse in corso d'anno al GSE dai gestori di rete (conguaglio)
La valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata avviene su base mensile, qualora il GSE abbia a disposizione il set completo di misure valide o un set minimo di misure valide trasmesse dai gestori di rete; la pubblicazione del corrispettivo avviene entro il 25 del mese "m+1", detto "m" mese di validazione della misura.
La tariffa premio si compone di una parte fissa più una parte variabile.
La parte fissa è stabilita in funzione della taglia
dell'impianto, la parte variabile varia in funzione del prezzo di mercato
dell'energia (pz). La tariffa premio aumenta al diminuire della potenza degli
impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia.
È prevista inoltre una maggiorazione tariffaria per gli impianti fotovoltaici
ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia.
Di seguito la tabella riepilogativa TARIFFA PREMIO prevista dall'Allegato 1 del Decreto CACER:
Potenza nominale kW P≤200
Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto 80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)
Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale 0 ÷ 40 €/MWh
Tariffa massima fonti non fotovoltaiche 120 €
Tariffa massima totale impianti FTV
- Sud 120 €
- Centro 124 €
- Nord 130 €
Potenza nominale 200<P≤600
Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto 70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)
Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale 0 ÷ 40 €/MWh
Tariffa massima fonti non fotovoltaiche 110 €
Tariffa massima totale impianti FTV
- Sud 110€
- Centro 114 €
- Nord 120 €
Potenza nominale P>600
Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto 60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)
Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale 0 ÷ 40 €/MWh
Tariffa massima fonti non fotovoltaiche 100 €
Tariffa massima totale impianti FTV
- Sud 100€
- Centro 104 €
- Nord 110 €
È possibile cumulare la tariffa premio con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%. In tal caso la tariffa premio sarà ridotta con un fattore proporzionale al contributo già ricevuto.
Il Decreto prevede che le CACER assicurino, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione (pari al 55% o al 45% nel caso di contributo in conto capitale), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.
Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER.
Di seguito le misure del contributo di valorizzazione:
GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E GRUPPI DI CLIENTI ATTIVI
Tariffa
di trasmissione in BT (10,57 €/MWh per il 2024)
+
valore massimo componente variabile distribuzione BT-AU (0,65 €/MWh per il
2024)
+
perdite di rete (varia a seconda del livello di tensione e del prezzo zonale di
mercato)
CER,CEC AUTOCONSUMATORE A DISTANZA, CLIENTE ATTIVO A DISTANZA
Tariffa di trasmissione in BT (10,57 €/MWh per il 2024)
CUMULABILITÀ
La tariffa incentivante è cumulabile con:
- il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
- altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40%. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, purché l'equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione
- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione
La tariffa incentivante non è cumulabile con:
- altre forme di incentivo in conto esercizio
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
Inoltre, i contributi spettanti all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle configurazioni ammesse, sono alternativi al meccanismo dello Scambio sul Posto.
La tariffa premio non spetta sull'energia elettrica autoconsumata ascrivibile alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.Lgs 28/2011 (c.d. Potenza d'obbligo).